Le telefonate e mail ricevute, mi inducono a fare un serio ed urgente momento di chiarezza su questo importante aspetto, dove la mancata presenza del “Certificato di Agibilità” rilasciato dall’INPS/ENPALS ai lavoratori dello spettacolo (sono lavoratori dello spettacolo: componenti dei complessi musicali, cori, bande musicali, DJ, attori di prosa – operette – commedie – riviste, lirici, ecc.), mette gli organizzatori Pro Loco nella seria posizione di essere penalmente perseguibili in quanto datori di lavoro in nero.
Ritengo doveroso puntualizzare che, quando un “Operatore dello Spettacolo” non è in condizione (no Partita IVA) di produrre la fattura relativa al pagamento dalla Pro Loco effettuato per la prestazione concordata, significa che la posizione INPS/ENPALS non è attiva e quindi la seria posizione che la Pro Loco deve prendere è quella di non ingaggiarlo per l’evento che si intende organizzare.
Tutti i Dirigenti di Pro Loco, prima di firmare/ingaggiare un operatore dello spettacolo devono sincerarsi e farsi consegnare il “Certificato di Agibilità” INPS/ENPALS coerente con il periodo dell’attività lavorativa che questi stanno per effettuare (è bene farsi rilasciare copia dell’originale).
La “Circolare ENPALS N° 21 del 4/6/2002” all’articolo 5) formazioni dilettantistiche o amatoriali tratta ampiamente detta normativa che recita testualmente:
Inoltre, non è dovuta contribuzione quando gli Enti pubblici locali, nonché le Pro Loco associate all’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, organizzano manifestazioni per fini culturali, ricreativi o educativi, rappresentazioni storiche e folkloristiche, purché gli artisti non vengano retribuiti, neppure attraverso le formazioni sociali (bande, ecc.) ingaggiate per l’evento, anche se vi è presenza di pubblico pagante.
Procedendo nell’excursus, altre importanti novità sono state emanate con la “Finanziaria 2007 – Legge n. 296 del 27/12/2006” e precisamente:
per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3 – 6 – 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947 n. 708 (elenco categorie soggette ad ENPALS – obbligo di fare i versamenti nei termini previsti, ecc. – obbligo di denunziare gli occupati entro cinque giorni – disciplina per il rilascio del certificato di agibilità), ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952 , n. 2388 non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l’importo di 5.000,00 Euro ”.
Questo è quanto devono attenersi i nostri Dirigenti di Pro Loco per non incappare in pesanti sanzioni quando effettuano eventi dove entrano in gioco gli operatori dello spettacolo.
Mario Barone
Commissione Paritetica SIAE – UNPLI