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FAQ – Domande e risposte utili alle Pro Loco

Per le Associazioni Pro Loco sussiste un obbligo giuridico di presentazione dei bilanci al Comune?

L’associazione Pro Loco è una associazione di natura privatistica senza scopo di lucro e senza personalità giuridica alla quale aderiscono i soci i quali, se in regola con il tesseramento secondo le regole del proprio statuto, possono partecipare alla vita associativa, all’assemblea e se maggiorenni votare ed essere votati per comporre il consiglio direttivo o il collegio dei revisori dei conti, queste premesse per dire che il Comune non può obbligare alla presentazione del rendiconto annuale, salvo quando al comune vengono richiesti contributi di natura economica, in tal caso è d’obbligo allegare alla domanda di contributo sia il rendiconto consuntivo che quello preventivo.
Rimane chiaro che i rendiconti, così come tutta la documentazione della Pro Loco deve essere a disposizione dei soci per la consultazione.

La nostra Pro Loco è già iscritta all’APS e quest’anno dovremmo percepire la prima annualità del 5permille (già distanziata). Lo scorso febbraio 2019 sono stata nominata Presidente, ho portato alla agenzia delle Entrate il verbale di nuova nomina, IBAN per accredito ma non l’atto notorio in quanto non informata, solo alla decadenza del termine ultimo ne sono venuta a conoscenza. Per rientrare devo iniziare tutto da zero ma non ricordo esattamente la documentazione necessaria. Mi potete rinfrescare la memoria?

Non avendo presentato l’autocertificazione si è decaduti dall’elenco permanente, pertanto va ripresentata la domanda compilando e inviando telematicamente il modulo che sarà messo a disposizione sul sito dell’agenzia della entrate e poi successivamente dovrà essere inviata l’autocertificazione tramite raccomandata o PEC alla direzione Regionale del Piemonte (dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it). Negli anni passati la domanda andava presentata entro il 7/maggio e l’autocertificazione entro il 30/giugno ad oggi non sono ancora uscite le scadenze per il 2020. L’indirizzo web per anno 2019 era questo

Una Pro Loco che ha una sede in uso gratuito o in affitto dal comune, frequentata solo dai volontari, deve avere il documento di valutazione dei rischi?

Un caso del genere è stato valutato dalla Corte di Cassazione – Penale Sezione III – Sentenza n. 3719 del 28 gennaio 2014, la cui massima è “La disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro serve a tutelare i lavoratori che operano in tutti i settori di attività per cui essa trova applicazione anche per un circolo privato a prescindere se lo stesso sia aperto o meno al pubblico.”
E già avremmo una prima risposta, anche se è bene indagare come si sia svolto il caso per il quale il Tribunale aveva riconosciuto responsabile di plurime violazioni del D. Lgs. n. 81/2008 il legale rappresentante di una associazione culturale. Quest’ultimo lamentava come il Tribunale avesse rigettato la tesi difensiva secondo la quale non erano da applicare nella fattispecie le disposizioni antinfortunistiche contestate essendo il circolo non aperto al pubblico.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Tutte le contravvenzioni contestate all’imputato, ha sostenuto la Sez. III, hanno riguardato violazioni della generale disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui tratta, appunto, il D. Lgs. n. 81 del 2008. “Detta disciplina”, ha quindi proseguito la suprema Corte, “come chiaramente indicato nell’art. 3, comma 1, si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio, seppure con le specificazioni di cui ai commi successiviNon ha dunque alcun rilievo la circostanza che il rapporto di lavoro si svolga all’interno di un locale aperto al pubblico o in un circolo privato, poiché la disciplina che si assume violata nella fattispecie è volta a tutelare i lavoratori che operano nel locale, indipendentemente dal fatto che l’accesso allo stesso sia consentito alla generalità delle persone o ai soli soci”.
La motivazione della Suprema Corte parla dunque di rapporto di lavoro, ipotizzando che vi siano dipendenti o altre fattispecie contrattuali di lavoratori subordinati. Quindi nel caso esistessero dei lavoratori contrattualmente vincolati o loro equiparati, ciò non esime il Legale rappresentante della Pro Loco di dover rispettare i vincoli comuni ai datori di lavoro e quindi di dotarsi di DVR. In caso di non presenza di lavoratori, ma solo di volontari, occorre far riferimento all’art. 21 del Dlgs. 81/08 che si applica ai lavoratori autonomi così come alle Pro Loco e che non prevede l’obbligatorietà di un Documento di Valutazione dei Rischi. Il dettato di questa indicazione è fornito dal comma 12bis dell’art. 3 del d.lgs. 81/08.
Attenzione, l’equiparazione fra volontari delle Pro Loco e lavoratori autonomi o dell’impresa familiare è solo funzionale e ristretta alle indicazioni dell’art. 21, ma non agisce sullo status del volontario in quanto tale.

Coronavirus: Se la Pro Loco desse la disponibilità per portare generi alimentari agli anziani del paese, c’è bisogno di permesso da quale ente? Se a titolo personale alcuni soci della Pro Loco volessero portare generi alimentari agli anziani, c’è bisogno di permesso da quale ente?

La Pro Loco non è associazione ODV, Organizzazione di Volontariato secondo la L.266/91 e quindi non iscritta a registri del volontariato.
Ricade la Pro Loco nella disciplina delle A.P.S. – associazione di promozione sociale ex 383/2000.
Premesso ciò:
L’attività di cui al quesito deve essere proposta e concordata con l’Amministrazione comunale che si attiverà per ogni iter per il riconoscimento e accredito della Pro Loco e dei suoi volontari.
Va da sé che la Pro Loco dovrà attivare tutte le coperture assicurative RCT – per eventuali danni causati dal volontario nell’espletamento delle azioni di aiuto – e Polizza infortuni a favore del volontario stesso.
Data la particolare situazione e i Decreti di divieto di circolazione e spostamento, a maggior ragione non attivate nessuna azione senza prima avere le opportune autorizzazioni.
Anche nel caso in cui il singolo, a titolo personale, voglia dare aiuto si metta preventivamente sempre in contatto con l’Amministrazione comunale / protezione civile / croce rossa.

In merito al difficile periodo che stiamo attraversando, ci chiedevamo se in caso di rinnovo delle restrizioni sino a date estive, per i contratti già sottoscritti con band ed orchestre, siamo comunque tenuti al pagamento del 50% del compenso o se in casi di emergenza sanitaria il contratto risulti nullo?

Il contratto è valido e in caso di annullamento il pagamento del 50% del compenso è dovuto.
Al momento si stanno attendendo i decreti attuativi del maxi DPCM CURA ITALIA in cui sono previsti aiuti per il mondo spettacolo, artistico ecc.  Più precisamente abbiamo presentato una richiesta specifica alla Regione Piemonte – Assessorato Turismo – affinché nella conferenza stato regione siano attivate azioni di sostegno economico per la copertura di tale costo.  Vi terremo informati. Nel caso specifico se vorrete inviare copia del contratto si verifica se sia prevista nelle clausole  “forza maggiore non dipendente dalla volontà delle parti” presente a volte nei contratti in genere.

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