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SIAE estratto circolare su sponsorizzazioni/contributi

SIAE Contributi – Sponsorizzazioni – Pubblicità: Art. 5 della Convenzione SIAE – UNPLI
del 2 Giugno 1999

La Convenzione SIAE – UNPLI all’Art. 5 tratta i “Compensi per manifestazioni non gratuite”.

Nello scorrere quanto lì riportato troviamo chiaramente scritto “Costituiscono base di calcolo per l’applicazione delle percentuali di Diritto d’Autore le seguenti componenti”:

  • Ammontare dalla vendita dei biglietti (100%).
  • 50% del biglietto comprensivo della somministrazione di alimenti o bevande o, in assenza del biglietto, del costo della somministrazione.
  • 70% della raccolta di oblazioni specifiche per la manifestazione (aggiornamento del 24 gennaio 2002).
  • 45% (50% – 10% aggiornamento del 24 gennaio 2002) degli introiti costituiti da erogazioni da Enti Pubblici o da Privati derivanti da CONTRIBUTI – SPONSORIZZAZIONI.
  • 35% degli introiti costituiti da CONTRIBUTI erogati con carattere di liberalità dagli Enti Pubblici (Carnevali – Sagre – ecc.).

Come potete ben vedere il “sostantivo” PUBBLICITA’ non è presente nella nostra Convenzione con la SIAE, quindi non va a fare imponibile per il calcolo del Diritto d’Autore.

Ma vediamo di seguito come si differiscono i tre sostantivi:

SPONSORIZZAZIONE: è un contratto scritto fra due parti lo “sponsor “e lo “sponsorizzato “(es.: una squadra di calcio che ha l’obbligo di esporre il marchio dello sponsor sulla propria divisa). Questa entità di denaro avuta va a fare imponibile per il 45% sul calcolo del Diritto d’Autore.

CONTRIBUTO: è quell’entità di denaro che viene erogata da un Ente Pubblico attraverso una Delibera/Determina a favore di eventi organizzati direttamente dalle Pro Loco. Questa entità di denaro avuta va a fare imponibile per il 45% sul calcolo del Diritto d’Autore.

PUBBLICITA’: è quell’entità di denaro che un imprenditore/commerciante sostiene per portare a conoscenza della generalità dei consumatori i suoi prodotti/attività (es.: loghetto sulla locandina, sulla brochure, sui manifesti, ecc.). Questa entità di denaro avuta NON va a fare imponibile per il calcolo del Diritto d’Autore. Aggiungo, non presente questo sostantivo nella nostra importante Convenzione.

Conclusione, occorre scrivere in maniera chiara ed inconfutabile sulle fatture che vengono emesse dalle Pro Loco, il sostantivo coerente alla elargizione avuta.

Questa semplice chiarezza comporta il coerente esborso di denaro nei confronti della SIAE in caso di SPONSORIZZAZIONE o CONTRIBUTO, il non versamento di Diritto d’Autore in caso di PUBBLICITA’.

Mario Barone
Commissione Paritetica SIAE – UNPLI

 Si allega estratto della circolare in versione PDF