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Chiarimenti sulla mancata opzione alla SIAE

In attesa della Riforma del Terzo Settore che interesserà anche le Pro Loco, ci occupiamo ancora della legge 398/91 e di uno degli adempimenti collegati.

Per le associazioni uno dei requisiti per ottenere i benefici di cui alla legge 398/91 era l’invio tramite lettera raccomandata preventiva alla Siae competente.

A quali conseguenze si andava incontro se questo il suddetto adempimento non veniva correttamente espletato?

Negli anni si erano susseguite numerose interpretazioni sull’argomento fino ad arrivare alla circolare 21/E/2003 che  sosteneva che l’opzione o la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili (esempio la 398/91) si desumessero dai comportamenti concludenti del contribuente e dalla modalità delle scritture contabili e che l’opzione doveva essere comunicata attraverso la presentazione del quadro VO (della dichiarazione IVA) da allegare alla dichiarazione dei redditi e in particolare al modello Redditi ENC. Non veniva però menzionata in alcun modo la comunicazione da fare nei confronti della SIAE.

A fugare i dubbi circa l’esercizio dell’opzione per il regime 398/91 è intervenuta la circolare dell’Agenzia delle Entrate n 18/E del 2018 che al paragrafo 6.1 afferma: “in presenza di comportamento concludente del contribuente e di regolare comunicazione all’agenzia delle entrate dell’opzione per il regime di cui alla legge 398/91, la mancata presentazione della comunicazione alla Siae non comporta la decadenza dal regime agevolativo in esame, non avendo la stessa comunicazione natura costitutiva ai fini della fruibilità dello stesso”.

Si precisa che la mancata comunicazione comporta però una sanzione da 250 euro ai sensi art 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

Si può quindi concludere che la mancata comunicazione alla Siae dell’opzione di cui alla legge 398/91 non comporta la perdita dei benefici di legge per le Pro Loco, purché l’associazione tenga un comportamento tale da desumere l’adozione del suddetto regime (comportamento concludente) e abbia comunicato tale opzione all’Agenzia delle Entrate barrando l’apposita casella nel quadro VO della dichiarazione IVA, da allegare alla dichiarazione dei redditi.