Menu Chiudi

Terzo Settore work in progress

L’UNPLI ha istituito a livello Nazionale una commissione per analizzare e studiare la Riforma del Terzo Settore e le conseguenze che avrà sulle Pro Loco.
La commissione nazionale coordinata dal Dott. Angelo Moschetta consulente Unpli Veneto ha già fatto una serie di valutazioni che di seguito alleghiamo.La riforma potrà avere ancora numerose modifiche che verranno successivamente analizzate e pubblicate evidenziando sempre la specificità che interessa il mondo delle Pro Loco.
Le analisi fatte e pubblicate sono riferite alla situazione attuale dell’iter di riforma del Terzo Settore.

Il regime transitorio (vedi documento del 18.04.2018 della Fondazione nazionale dei Commercialisti) impatto sulle Pro Loco.

Viene confermato che l’entrata in vigore della riforma, in particolare per quel che riguarda le novità di natura fiscale, è subordinata alla istituzione del Registro Unico degli Enti del Terzo settore e dell’autorizzazione della Comunità Europea.

Mancano inoltre alcuni decreti attuativi che devono essere emessi dal Ministero del Lavoro, in particolare quello che definisce le caratteristiche ed i limiti delle attività diverse previste dall’art. 6 del D. Lgs 117/2017.

In data 20 luglio 2018 il senato ha approvato il disegno di Legge n. 604 che prevede l’allungamento da 12 a 16 mesi del termine per l’emanazione dei decreti attuativi, conseguentemente il termine del 3.08.2018 viene prorogato al 3.02.2019.

L’adeguamento degli statuti entro il 3 febbraio 2019 per le Pro Loco già iscritte alle Associazioni di Promozione Sociale.

Le Pro Loco già iscritte alle APS, sia a livello nazionale che regionale, devono adeguare gli statuti entro il 3.02.2019 in particolare inserendo nella denominazione l’acronimo A.P.S., adeguare l’oggetto alle attività previste all’art. 5 e 6 del D. Lgs 117/17 e variare la destinazione del patrimonio in caso di scioglimento della Pro Loco.

In data 20 luglio 2018 il senato ha approvato il disegno di Legge n. 604 che prevede l’allungamento da 12 a 16 mesi del termine per l’emanazione dei decreti attuativi, conseguentemente il termine del 3.02.2019 per l’adeguamento degli statuti, viene prorogato al 3.08.2019.

Il bilancio delle Pro Loco già iscritte alle A.P.S. deve essere già redatto nel rispetto dell’art. 13 del D. Lgs 117/2017.

Le Pro loco che superano i 220.000 euro di proventi sia di natura istituzionale che commerciale, devono redigere lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale con indicazione dei proventi ed oneri e la relazione di missione nella quale indicare l’andamento economico finanziario e le poste di bilancio. Tale adempimento presuppone che la Pro Loco debbano tenere una contabilità ordinaria per competenza, anche se il IV comma dell’art. 13 prevede la tenuta delle scritture contabili, previste dall’art. 2214 del Codice Civile, solo per gli E.T.S. che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.

Le Pro loco che non superano i 220.000 euro di proventi sia di natura istituzionale che commerciale, possono redigere il bilancio, come un “rendiconto di cassa” indicando i proventi e gli oneri utilizzando il criterio di cassa.

Le Pro Loco oltre che nelle Associazioni di Promozione Sociale previste all’art 4 del D. Lgs 117/2017 possono iscriversi al RUNTS tra gli enti “atipici”

Le Pro Loco la cui attività non rientrasse tra quelle previste dall’art. 5 e che conseguentemente non possono assumere la qualifica di A.P.S. potrebbero iscriversi comunque al RUNTS tra gli enti “atipici” che non rientrano in nessuna della 4 sezioni previste. Tale iscrizione comunque non comportando vantaggi particolari ma solo nuovi adempimenti (per esempio redazione del bilancio) non risulta conveniente e pertanto ad una Pro Loco, la cui attività non rientrasse tra quelle previste dall’art. 5, conviene non iscriversi al RUNTS.

Le Pro Loco sono tenute ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs 117/2017 ad istituire un apposito registro dei volontari

Tale adempimento riguarda principalmente le OdV in quanto l’iscrizione in un apposito registro dei volontari è prevista solo nel caso in cui tali volontari svolgono la loro attività, nei confronti dell’ente, in modo non occasionale. Si ritiene pertanto che i volontari delle Pro Loco che prestano la loro attività in occasione delle manifestazioni possano essere considerati dei volontari occasionali che non esercitano tale attività di volontariato in modo continuativo. Sarebbe comunque opportuno un chiarimento e/o una interpretazione da parte del competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Regime forfettario previsto dall’art. 80 del D. Lgs 117/2017

Le Pro Loco iscritte nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) che hanno proventi di natura “commerciale” superiori ai 130.000 euro, potranno usufruire del regime forfettario previsto dall’art. 80 del D. Lgs 117/2017 qualora i proventi delle attività commerciali non eccedano le entrate delle attività non commerciali (verifica da effettuare con il test previsto dal V coma dell’art. 79 del D. Lgs 117/2017); in caso contrario la determinazione del reddito avverrà come per una impresa commerciale (Ricavi complessivi – Costi complessivi). Ai fini I.V.A. si applica il regime ordinario (IVA vendite – IVA acquisiti);

Organo di controllo collegiale o monocratico

Le Pro Loco che superano due dei seguenti limiti quantitativi per due anni consecutivi (totale attivo 110.000 euro, totale entrate 220.000 euro e 5 dipendenti medi) devono nominare una Organo di controllo collegiale o monocratico indipendente. Nel caso di nomina di un organo di controllo monocratico il “controllore” deve essere iscritto al Registro dei Revisori, mentre se l’organo è collegiale almeno uno dei componenti deve essere iscritto al Registro dei Revisori.

Le Pro Loco che superano due dei seguenti limiti quantitativi per due anni consecutivi (totale attivo 1.100.000 euro, totale entrate 2.200.000 euro e 12 dipendenti medi) devono nominare una Revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro;

Controlli fiscali

I Controlli fiscali dovranno essere effettuati attraverso un’istruttoria preliminare assicurata anche attraverso il coordinamento tra Amministrazione Finanziarie e gli Uffici del RUNTS.