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Fatturazione elettronica: Pro Loco esenti sino a 65.000 euro

Una risposta pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 11 gennaio ha definitivamente chiarito che anche le Pro Loco, che nel 2018 hanno avuto ricavi di natura commerciale inferiori ai 65.000 euro saranno esenti dall’emissione della fatturazione elettronica.

Nello specifico le Pro Loco che hanno optato per il regime della 398/91 e che nel 2018 hanno avuto ricavi commerciali inferiori a 65.000 potranno continuare ad emettere la fattura in formato cartaceo.

Un po’ più complesso per quelle che hanno ricavi superiori a 65.000 euro, problema che appena approfondito sarà oggetto di un’apposita comunicazione.

L’Unpli sta inoltre analizzando anche la possibilità che le Pro Loco (sempre con ricavi inferiori a 65.000) possano essere esentate anche dall’obbligo di ricevere le fatture passive in formato elettronico, evitando quindi l’obbligo della conservazione.

Appena saremo in possesso di ulteriori delucidazioni faremo le opportune comunicazioni.


Ecco il testo della FAQ pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate lo scorso 11 gennaio

FAQ n. 1

Domanda
Le associazioni pro-loco sono tenute ad emettere le fatture in formato elettronico dal 1° gennaio 2019?

Risposta
No. Le associazione pro-loco non sono tenute a emettere le fatture in formato elettronico. L’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018 prevede, infatti, l’esonero dalla fatturazione elettronica per “i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”. La disposizione sopra richiamata si applica anche alle associazioni pro loco, in forza dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 417 del 1991, che prevede che “alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398”.