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Gruppo di studio UNPLI – Riforma del Terzo Settore

Imprese Sociali

Si evidenzia che l’intero codice è strutturato sull’assunto che l’ente del terzo settore viva di crownfunding e di contributi pubblici e privati e che le iniziative “commerciali” siano attivate solo ed esclusivamente quali strumenti di promozione e penetrazione con la sostanziale esclusione che siano forme di autofinanziamento – cessioni al prezzo di costo; per gli altri casi è prevista l’impresa sociale che però ha un paletto palesemente antagonista alla fotografia odierna standard di una Pro Loco dove il numero dei volontari è di gran lunga superiore a quello dei lavoratori impiegati, ammesso vi siano.

Associazioni di Promozione Sociale: (art. 36 D.Lgs. 117/17) il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Imprese sociali: il numero dei volontari non può superare quello dei lavoratori; il volontariato è complementare e non sostitutivo delle attività realizzate da operatori professionali (art.13 del D.Lgs 112 del 3 luglio 2017 integrato dalle disposizioni dell’art. 5 del D.Lgs 95 del 20 luglio 2018).

Sotto il profilo squisitamente della governance è possibile prevedere in fase costitutiva e/o per effetto di modifiche statutarie che possa essere riservato a soggetti esterni la nomina di componenti degli organi sociali pur con l’espressa previsione che la nomina della maggioranza dei componenti l’organo amministrativo sia riservata all’assemblea degli associati o dei soci dell’impresa sociale (art. 7 del D.Lgs 112 del 3 luglio 2017).

Reti associative: (art. 41 D.Lgs. 117/17) hanno ruolo di coordinamento, controllo, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS associati; sono composte da almeno 100 ETS con sedi in almeno 5 Regioni.

Questo implica che gli attuali Comitati Regionali non potranno essere iscritti come reti se non attraverso ipotesi di accorpamento territoriale sovra regionale.

Rete nazionale può/deve essere l’UNPLI rispettando il requisito minimo di 500 ETS e la presenza in 10 Regioni.

Manca il decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali che definisce l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio, modalità di raccordo con le amministrazioni interessate e gli schemi delle relazioni annuali.

Particolarità delle reti è quella di potere essere iscritte contemporaneamente in più sezioni, come rete ed anche in altra sezione pur tenendo conto che nel caso vogliano iscriversi nella sezione APS devono avere associate più del 50% di associati con gli stessi requisiti (art.35, c.3 del D.Lgs. 117/17).

Altro requisito specifico è quello di redigere codici di comportamento che definiscono i requisiti di eleggibilità degli amministratori, modelli standard di atti costitutivi o statuti approvati dal ministero del Lavoro nonché monitorare l’attività degli enti associati, anche riguardo all’impatto sociale.

Appare quindi irrinunciabile iscriversi come rete associativa nazionale per UNPLI mentre occorre una analisi a 360 gradi per le strutture intermedie che debbono valutare aggregazioni trasversali oppure operare quali sezioni della rete nazionale ferma restando la possibilità di essere ETS e forse APS senza essere rete associativa.

Parere del Consiglio di Stato del 26.07.2018 in merito agli art. 55-56-57 del D. Lgs 117/2017

Le convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni si possono qualificare come Contratti disciplinati dagli Articoli 1321 del Codice Civile che definisce tali atti come “accordi di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. Nel Codice del Terzo Settore le convenzioni sono disciplinate dagli Art. 55, 56 e 57.

            Gli articoli richiamati prevedono e assicurano, in base ai principi di sussidiarietà, il coinvolgimento degli Enti del Terzo settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento previste dalla legge n. 241/1990 che detta norme sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.

La fase della Co-programmazione viene svolta per individuare, da parte della P.A., i bisogni da soddisfare e le risorse disponibili.

La fase della Co-progettazione viene svolta per la realizzazione di eventuali progetti. Per questa fase l’individuazione degli E.T.S. con i quali attivare il partenariato avviene mediante forme di accreditamento secondo i principi di trasparenza e imparzialità.

            Con queste premesse le PP. AA. hanno la possibilità di sottoscrivere Convenzioni con le ODV e le APS, iscritte da almeno 6 mesi nel RUNTS, contenenti attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

            Tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli Enti di cui sopra che dimostrino di avere adeguate attitudini, come capacità di operare e realizzare l’attività oggetto della convenzione.

Con il Decreto-legislativo n. 105/2018 correttivo del CTS è stato aggiunto all’art. 56 CTS il comma 3-bis che ha disposto l’obbligo da parte delle PP. AA. di pubblicare sui propri siti internet gli atti di formazione dei procedimenti sopra indicati.

Le convenzioni devono inoltre contenere tutte le disposizioni idonee al compimento delle attività e dell’effettività delle stesse con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione, e con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico e simili,

Per tali rimborsi si ritiene di dover attendere qualche delucidazione e chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro al fine di dover assimilare, o meno, tali rimborsi ai corrispettivi.

            Per questi problemi, da parte dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione -, è stato richiesto un parere al Consiglio di Stato il quale con una articolata risposta ha espresso varie considerazioni che possono dar luogo a diverse interpretazioni.

Dubbi sull’argomento sono stati evidenziati anche in sede di Gruppo di lavoro.

La Commissione del C.d.S. “ritiene che solo il rimborso spese a piè di lista che, in particolare, escluda la remunerazione, anche in maniera indiretta, di tutti i fattori produttivi e comprenda unicamente le documentate spese vive, correnti e non di investimento, incontrate dall’ente, consente di affermare la gratuità della prestazione di servizio e, dunque, di postulare la estraneità all’ambito del Codice dei contratti pubblici”.

La Commissione prosegue: “E’, in special modo, necessario che sia acclarata l’assenza di qualunque remunerazione a carico del soggetto pubblico affidante, quale che ne sia la formale denominazione e qualunque sia il meccanismo economico o contabile, anche indiretto, al personale volontario o dipendente e direttivo dell’ente e altresì, che non ricorrano forme di forfetizzazioni dei rimborsi”.

In conclusione la Commissione afferma: “Giova sul punto richiamare… (omissis)… la precisa dicitura contenuta nell’art. 56 del CTS, ove si prevedono convenzioni necessariamente gratuite come quelle nelle quali (co. 2) si possono prevedere esclusivamente il rimborso …delle spese effettivamente sostenute e documentate e (co. 4) con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione …. e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione.”

            In pratica la Commissione del CdS, in base al quesito posto afferma che non sono assoggettate al Codice dei contratti pubblici (Gara di appalto) le procedure di affidamento  dei servizi sociali previste dal CTS svolte dall’affidatario in forma integralmente gratuita, come precisato, mentre sono assoggettate al Codice dei contratti pubblici (Gara di appalto) se le stesse procedure convenzionate sono in forma onerosa, forma questa “ricorrente in presenza anche di meri rimborsi-spese forfettari e/o estesi a coprire in tutto o in parte il costo dei fattori di produzione.”

Per quanto riguarda le spese del personale o dei volontari impiegati al fine della effettuazione dell’attività convenzionata, ritengo che il relativo costo, proporzionato alla partecipazione nelle attività previste, deve essere considerato inerente alla stessa attività e può essere rimborsato per l’effettività e inerenza della spesa sostenuta dall’ ETS e correttamente documentato.

A mio avviso il parere è stato emesso in riferimento al problema dell’obbligo o meno di indire la gara di appalto, e contiene utili argomentazioni sulla gratuità o sulla onerosità delle convenzioni stipulate fornendo, nello stesso tempo, una interpretazione sul rimborso-spese effettivamente sostenuto e regolarmente documentato.

Dovrebbe restare in vigore, comunque, la normativa della Spending Review che esonera le APS dall’obbligo di procedere a gara di appalto per l’affidamento di servizi sociali in convenzione.

Modifiche degli Statuti

Il gruppo di lavoro ritiene che, non essendoci ancora tutti gli elementi necessari per la stesura di uno statuto tipo conforme al nuovo Codice del Terzo Settore (mancano diversi Decreti Attuativi), si renda opportuno adeguare lo statuto in base alle previsioni della Legge 383 al fine di iscriversi all’Albo Regionale o Nazionale delle APS, previa valutazione dei costi benefici conseguenti a tale iscrizione nel futuro RUNTS. Si conviene comunque di procedere con la stesura di una bozza di statuto tipo, riservandosi di adeguarlo a seguito dell’emanazione dei decreti attuativi mancanti.

Fatturazione elettronica:

Il gruppo di lavoro suggerisce che le Pro Loco anche nel caso fossero esonerate dall’emissione della fattura elettronica (vedi emendamento al Decreto Fiscale 119/2018) di provvedere all’attivazione di un portale digitale, preferibilmente quello messo a disposizione dalla TeamSystem a seguito di convenzione con UNPLI nazionale.

Fac simili

Il gruppo di lavoro si impegna ad una revisione dei fac simili proposti dall’UNPLI Piemonte, inoltre verranno formulate delle proposte di nuovi fac simili riguardanti la consegna documenti in occasione dell’avvicendamento dei Presidenti/Segretari, il rendiconto economico e la relazione di missione. Viene proposto di predisporre anche uno scadenziario dei vari adempimenti amministrativo, contabili e fiscali per l’anno 2019.

Codice del Terzo Settore, novità in vigore dal 2018

Gran parte delle normative del D.L.gs. 117/17 avrà efficacia solo dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore. Tuttavia alcune norme si applicano già in via transitoria a decorrere dall’01.01.2018.

Nell’art.104 si individuano gli articoli del Decreto che sono oggetto di questa applicazione transitoria. Gli articoli sono il 77, 78, 81,82 ,83 e 84 comma 2, 85 comma 7 e 102 comma 1 lett. e) f) e g).

Art. 77 – Titoli di solidarietà. Possibilità di emettere titoli di solidarietà da parte di istituti di credito autorizzati ad operare in Italia senza applicazione delle commissioni di collocamento.

Art. 78 – Regime fiscale del Social Lending. I gestori dei portali on-line che svolgono questa attività, volta al finanziamento delle attività del Terzo Settore, operano sugli importi percepiti a titolo di compenso dai soggetti che prestano fondi attraverso tali portali una ritenuta alla fonte come previsto dall’art. 26 c. 4 del DPR 600/73.

Art. 81 – Social Bonus. Sono istituiti crediti d’imposta sulle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e da enti o società a favore degli enti del Terzo Settore che hanno predisposto progetti per il recupero di immobili pubblici inutilizzati.

Art. 82 – Disposizioni in materia di imposte dirette e tributi locali. Le disposizioni contenute nell’art. 82 si applicano dall’01.01.2018 esclusivamente alle ONLUS (art. 10 Dlgs 4.12.97 n. 460), alle associazioni di promoziono sociale (L. 383/2000 art. 7) e alle organizzazioni di volontariato (L. n. 266 dell’11.08.1991).

  • Non sono soggette all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecarie e catastali i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti.
  • Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie le imposte di registro sono applicate in misura fissa.
  • Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili
  • Gli atti, i documenti, le istanze e i contratti sono esenti da bollo
  • Gli immobili posseduti da ONLUS – APS e ODV destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale sono esenti da IMU e ISI.
  • L’imposta sugli intrattenimenti non è dovuta in occasione o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilità.
  • Gli atti e i provvedimenti relativi a ONLUS – APS e ODV sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative (D.P.R. 26.10.72 n. 641).

Art.83 – Deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali. Per le persone fisiche si detrae un importo pari al 30% degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali per un importo complessivo per ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo è aumentato al 35% per erogazioni a favore di O.D.V.

I versamenti devono essere effettuati in forma tracciabile.

Le liberalità in denaro o in natura a favore di ONLUS, APS e ODV erogate da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto, del soggetto erogatore, nel limite del 10 % del reddito dichiarato.

Queste disposizioni si applicano a condizione che l’ente dichiari la propria natura non commerciale.

Art. 84 comma 2 e Art. 85 comma 7 – Regime fiscale delle ODV e APS. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte di ODV e APS sono esenti dall’imposta sul reddito delle società.

Sono pertanto abrogate le disposizioni dell’art. 100 c. 2 lettera l) DPR 917 – art. 15 c. 1 lett. 1 bis e lett. 1 quater del medesimo decreto (deducibilità delle erogazioni liberati a favore di APS e associazioni di mutuo soccorso)

Iscrizione al registro delle Associazioni di promozione sociale e modifiche da apportare allo statuto.

In relazione alle modifiche da apportare agli statuti da parte delle Associazioni iscritte al registro delle A.P.S. si dovrà tener conto delle modifiche apportate dal D.L.gs 117 in particolar modo dell’art. 35 che prevede un numero minimo di 7 soci persone fisiche o da tre associazioni di promozione sociale.

Inoltre è obbligatoria l’indicazione di associazione di promozione sociale o l’acronimo APS.

Le modifiche dovranno essere effettuate entro e non oltre il 3 agosto 2019.

Naturalmente in caso di costituzione di una nuova A.P.S. si dovrà, già da ora, tener conto di tutte le indicazioni previste dall’art. 35 sopracitato

Art. 13 Scritture contabili e bilanci – Art. 14 Bilancio sociale

In questi due articoli si evidenziano modalità e termini di approvazione del bilancio e vengono inoltre fissati i limiti di ricavi e proventi al fine di determinare le due modalità: rendiconto per cassa o bilancio d’esercizio.

Le norme sul bilancio inserite in questi articoli entrano in vigore a partire dall’01.01.2018 per cui il primo bilancio che dovrà rispettarle sarà appunto quello dell’esercizio 2018 redatto e approvato nell’anno 2019.

Quindi tutte le associazioni che sono certe o presumono di superare nel 2018 i 220.000 di ricavi, rendite, proventi o entrate (commerciali e istituzionali) dovranno provvedere in merito.

In attesa dei decreti attuativi del Ministero del Lavoro, che dovranno definire la modulistica con cui redigere i bilanci, sarà necessario seguire gli articoli del codice civile e per quanto attiene la relazione di missione attenersi alle indicazioni fornite dall’art. 13 1) comma.

Il deposito di questi documenti (Bilancio e relazione di missione) non dovranno essere depositati presso il Registro Unico del Terzo Settore o il registro delle imprese fino a quando non entrerà in funzione il Registro del Terzo Settore.

Comparazione costi benefici derivanti
dall’iscrizione al RUNTS sez. APS

PRO LOCO NON ISCRITTA al RUNTS sezione APS 
Civilistico•       Nessun obbligo di redazione e deposito bilancio;
•       Nessun obbligo di tenuta libri sociali;
•       Nessun obbligo di nomina Revisori;
•       Personalità Giuridica, iter per la richiesta più complesso e con una maggiore dotazione patrimoniale.
Fiscale•       Nessuna agevolazione per l’attività fiscalmente rilevante;
•       Determinazione del reddito in modo analitico o forfettario ex art. 145 TUIR;
•       Perdita qualifica di ENC con attività commerciale prevalente;
•       Applicazione ordinaria dell’I.V.A.;
•       Nessuna agevolazione per quanto attiene alle imposte indirette e tributi locali;
•       Obbligo emissione scontrino o ricevuta fiscale per i corrispettivi,
Rapporti con la Pubblica AmministrazioneEnti locali con tutta probabilità prediligeranno sia le erogazioni liberali che le convezioni con le associazioni iscritte nel RUNTS
PRO LOCO ISCRITTA al RUNTS sezione APS
Civilistico•       Redazione e deposito bilancio in forma di SP, rendiconto di gestione e relazione di missione con entrate > 220.000;
•       Redazione e deposito bilancio in forma di rendiconto per cassa con entrate < 220.000;
•       Obbligo di tenuta libri sociali;
•       Obbligo di nomina Revisori;
•       Procedura semplificata dell’acquisizione della Personalità Giuridica della Pro Loco;
Fiscale•       Regime forfettario con proventi commerciali
< 130.000, senza applicazione dell’I.V.A.;
•       Regime forfettario con proventi commerciali
> 130.000, con applicazione dell’I.V.A. ordinaria;
•       Decommercializzazione di corrispettivi specifici versati dai soci o familiari conviventi;
•       Benefici fiscali per soggetti privati e imprese che corrispondono erogazioni liberali alla Pro Loco;
•       Agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali;
Rapporti con la Pubblica AmmininistrazioneEnti locali con tutta probabilità prediligeranno sia le erogazioni liberali che le convezioni con le associazioni iscritte nel RUNTS

Considerazioni finali

Alla Pro Loco con corrispettivi di natura commerciale inferiori a 130.000 e con entrate complessive inferiori a 220.000 conviene iscriversi al RUNTS sezione APS in quanto i benefici fiscali sono ampliamente compensati dai nuovi adempimenti civilistici.

Alla Pro Loco con corrispettivi di natura commerciale superiori a 130.000 e con entrate complessive superiori a 220.000 conviene effettuare un calcolo analitico dei costi/benefici, in base ai dati oggettivi delle varie tipologie di attività.