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Il percorso delle Pro Loco nella Riforma del Terzo Settore

Tra i vari enti non profit chiamati, entro il 3 agosto 2019, ad adeguare i propri statuti ai fini dell’iscrizione nel nuovo registro ci saranno anche le 6.300 associazioni Pro Loco presenti in Italia. Per l’associazione nazionale (Unpli) che le rappresenta e i tanti operatori occorrerà iniziare a fare conti con le modifiche introdotte con la riforma.

Diversi i punti da analizzare, primo tra tutti la scelta del regime fiscale meglio compatibile con l’attività concretamente svolta. Sotto quest’ultimo punto di vista occorre considerare che, una volta ottenuto il via libera dalla Commissione europea per le nuove misure fiscali previste dal codice del terzo settore, verrà abrogata la legge 398/91 attualmente applicata dalle Pro loco.

Sul piano degli adempimenti, a queste agevolazioni si accompagnano anche l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (articolo 2, comma 1, della legge 398/1991) e quello dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione ai fini Iva (articolo 74, comma 6, del Dpr 633/1972), ad eccezione delle prestazioni di sponsorizzazione, delle cessioni/concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e delle prestazioni pubblicitarie, che vanno comunque fatturate.

Con la riorganizzazione prevista dalla riforma occorrerà capire come le Pro loco potranno conservare un regime fiscale di vantaggio. Un primo aspetto da considerare riguarda la sezione del nuovo registro unico in cui iscriversi. Tenendo conto del fatto che molte Pro loco rivestono già la qualifica di associazioni di promozione sociale (Aps) potrebbe essere conveniente nella maggior parte dei casi optare per la relativa sezione del registro mantenendo inalterati molti vantaggi fiscali.

Ma attenzione.

Il tema della tassazione dei proventi ricevuti dalle Pro Loco nello svolgimento della propria attività si porrà solo nei limiti in cui quest’ultima potrà qualificarsi come commerciale. Perché ciò accada sarà necessario porre attenzione ai nuovi parametri indicati all’articolo 79 del Cts, ovvero al fatto che i corrispettivi ricevuti non superino i costi effettivi complessivamente sostenuti nel periodo, ivi inclusi quelli indirettamente collegati all’attività da cui emergono gli specifici corrispettivi (si pensi alle utenze o al rimborso dei volontari). Questo aspetto se opportunamente valutato potrebbe in alcuni casi escludere a priori la tassabilità delle attività svolte.

A cura del Dott. Daniele Curri componente commissione nazionale Unpli del Terzo Settore