Si intende con la presente fare chiarezza sulle diverse interpretazioni della normativa e prassi burocratica che ha coinvolto la presentazione della SCIA per manifestazioni temporanee organizzate dalle nostre Pro Loco.
La L.R.38/2006 ha previsto semplificazioni per queste manifestazioni in quanto trattasi di attività temporanee e non di insediamento di attività produttive.
Questo il principio di base da tener presente.
Per cui anche l’applicazione del Regolamento CE n. 852/2004, della DGR n. 28-5718 del 2 ottobre 2017 e della DD n. 673 del 30 ottobre 2017 ne tengono conto.
Nella pratica molti uffici hanno generalizzato e dato indicazioni difformi alle disposizioni di cui sopra per cui alcune associazioni hanno attivato firma digitale, hanno operato tramite i portali dei SUAP – Sportello Unico Attività Produttive con conseguente disagio ed inadeguatezza.
Auspichiamo che questa circolare possa fare chiarezza e dare le indicazioni necessarie per una semplificazione delle azioni e maggiore consapevolezza nel rapporto con gli uffici.
SCIA per feste e sagre in cui avviene la preparazione e/o la somministrazione di alimenti e bevande
Questa autocertificazione soddisfa due esigenze: la comunicazione ai fini sanitari per ASL e la comunicazione amministrativa per il Comune.
Chi deve presentare: Pro loco organizzatrice
Quando: almeno 10 gg. prima la data di inizio
Come: con PEC alla PEC del SUAP territorialmente competente (manifestazione nel proprio Comune) – Oppure alla PEC del SUAP del Comune dove si svolge la manifestazione
Cosa presentare: la notifica sanitaria composta dai seguenti moduli
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- il modulo “Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. (CE) 852/2004)” di cui all’allegato A della DGR. b. il modulo “Scheda anagrafica”
- il modulo “Segnalazione certificata di inizio attività per esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande” di cui all’Accordo del 4/5/2017
- i moduli già in uso relativi alle manifestazioni temporanee tipologia A e B
Cioè:
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- Compilare modulo tradizionale tipologia A o B (quello che si è sempre portato o inviato all’ASL competente)
- Versare €. 36,00 su c/c ASL – SIAN come sempre
- Compilare Notifica ai fini della registrazione (All. A)
- Compilare il modulo SUAP nelle 3 parti – Notifica/Scheda anagrafica/segnalazione per attività temporanea (vedi all. 1)
- Allegare documento identità
Il tutto firmato e scannerizzato, va inviato alla PEC del SUAP di riferimento come sopra indicato.
Non si deve utilizzare lo sportello Telematico (portale SUAP) per il quale occorrono credenziali (nome utente e password) e firma digitale e versamento diritti amministrativi secondo le tariffe stabilite localmente dal SUAP
SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI sino a 21°
Si ricorda che nel corso delle manifestazioni temporanee su aree pubbliche (feste e sagre) possono essere somministrati alcolici sino a 21°. NO SUPERALCOLICI
Con circolare RU del 9 ottobre 2017 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stato chiarito che non occorre più richiedere la licenza fiscale preventiva per la somministrazione di alcolici sino a 21° all’Ufficio Dogane territorialmente competente, ma occorre barrare il quadratino nella pagina
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA: Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici (D.Lgs. n. 504/1995) – In caso di vendita di alcolici.
Scarica la Circolare SCIA • Copia per ASL e Comune • Allegato 2 • Scheda Anagrafica
Il Segretario generale UnpliPiemonte
Norbiato Eleonora
Info: cell. 333 9295777 – e-mail: segretario@unplipiemonte.it