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Fatturazione Sponsorizzazioni e Pubblicità

Art. 10 D.L. 119/2018   Art. 1, c. 56 L. 145/2018
La legge 136/2018, di conversione del D.L. 119/2018, prevedeva che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti in regime 398/1991, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, fossero adempiuti dai cessionari.
La legge di Bilancio 2019 ha abrogato tale disposizione.
All’articolo 10 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il comma 02 è abrogato.

Per cui le ProLoco in regime di 398/91:

  • sotto i 65.000 euro di ricavi possono emettere fattura cartacea
  • sopra i 65.000 euro di ricavi possono emettere fattura elettronica oppure richiedere l’emissione al cessionario.In questo secondo caso l’intera IVA sarà trattenuta dal cessionario e versata allo Stato.  La Proloco perde il recupero del 50% dell’IVA.  Si consiglia pertanto l’emissione della fattura da parte della ProLoco.

Riportiamo un’analisi molto chiara della CCIAA di Ancona – differenza tra sponsor e pubblicità  
Con la pubblicità l’oggetto del negozio si concentra in un messaggio pubblicitario diretto, riconoscibile, esplicito ed immediato, finalizzato a favorire la vendita di quel certo bene o di quel certo servizio, dietro pagamento di un corrispettivo.

Con la sponsorizzazione invece il messaggio è indiretto e non si fonda sulla esaltazione delle qualità del prodotto o del servizio di un’impresa, ma sulla divulgazione del segno distintivo o del nome dello sponsor (in tal senso Consiglio di Stato 31 luglio 2013 n. 4034). Non a caso l’elemento caratteristico della sponsorizzazione è il c.d. “effetto di ritorno” per cui il messaggio commerciale o sociale, attraverso la veicolazione del marchio o del nome, sarà persuasivo, sottile non finalizzato ad indurre all’acquisto di quel prodotto o di quel servizio, ma più ampiamente a conferire notorietà e prestigio allo sponsor. Altro elemento distintivo viene rilevato nella occasionalità che collega la pubblicità al singolo evento: si pensi ad esempio ai cartelloni, ai manifesti, agli striscioni pubblicitari relativi ad un prodotto collocati stabilmente negli appositi spazi pubblicitari e destinati a svolgere la loro funzione in relazione a qualsiasi manifestazione si svolga in quella sede. La sponsorizzazione si caratterizza, invece, per lo specifico abbinamento scelto tra quel marchio e quell’evento con rilievo del rapporto fiduciario tra le parti. Tra le due fattispecie contrattuali in esame fino a poco tempo fa era differente anche il regime fiscale; ora, con il decreto sulle semplificazioni fiscali, è stata disposta una sola percentuale di detrazione sia per le prestazioni pubblicitarie che per quelle di sponsorizzazione. Con la conseguenza che sia le spese di sponsorizzazione che quelle di pubblicità sono soggette ad una misura di detrazione forfettaria dell’Iva pari al 50%.
Sebbene non esista alcuna disposizione di legge che obblighi a redigere un contratto di sponsorizzazione o di pubblicità, è comunque consigliabile stipulare il contratto nella forma di scrittura privata a cui seguirà la registrazione nell’ufficio competente. In merito a quest’ultima incombenza e alla relativa imposta, occorre rilevare che il contratto di sponsorizzazione non rientra tra quei contratti per cui sussiste l’obbligo di registrazione. L’imposta di registro non sarà pertanto dovuta fintanto che non si ritenesse di dover “usare” detto contratto. Qualora, ad esempio, dovessero insorgere controversie in fase di adempimento e si rendesse così necessaria la registrazione del contratto per il suo utilizzo giudiziario, nascerebbe immediatamente il suddetto obbligo impositivo. Se poi il contratto prevede un impegno economico considerevole da parte dello sponsor, sarà bene optare per una scrittura privata autenticata affinché quel contratto possa acquistare maggiore valore probatorio. Ma oltre alla valenza probatoria, la forma scritta dell’accordo consente di disporre della documentazione necessaria ai fini della detraibilità fiscale e consente altresì di accertare data e luogo di stipula. Senza dimenticare la possibilità di inserire clausole arbitrali o relative al diritto applicabile. Per questi motivi, la Commissione Contratti della Camera di Commercio di Ancona ha ritenuto opportuno avviare uno studio su questo tema, distinguendo due ambiti di applicazione: quello sportivo e quello degli eventi e delle iniziative in genere (ad esempio rassegne, feste locali, eventi culturali, concerti musicali, iniziative spettacolari …). Sono stati così predisposti quattro contratti tipo: quello di Sponsorizzazione e quello di Pubblicità in ambito sportivo e quello di Sponsorizzazione e quello di Pubblicità per eventi, manifestazioni, iniziative. Con riferimento al primo ambito, possiamo definire la sponsorizzazione sportiva come una forma di collaborazione mediante la quale un’impresa o un ente (privato o pubblico) paga un corrispettivo ad un soggetto sportivo, sponsee (una squadra o singoli atleti) affinché quest’ultimo, durante la manifestazione sportiva mostri un segno distintivo dello sponsor, ovvero il nome (trade-name) o il marchio (trade-mark) con lo scopo di riceverne un ritorno pubblicitario e quale efficace veicolo di comunicazione aziendale. Quindi con la sponsorizzazione sportiva viene istituito uno specifico abbinamento tra un avvenimento agonistico e la promozione del nome – marchio dello sponsor allo scopo di comunicare un’immagine positiva dell’impresa con conseguente riflesso sulle vendite del prodotto; lo sponsorizzato si impegna, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro o in natura, ad associare (abbinare) per un certo tempo, il nome (il prodotto, il marchio, i servizi o comunque l’attività produttiva) è fortemente legata all’onere che lo sponsor ha sostenuto (Cass. 21 maggio 1998 n. 5086). Un caso assai frequente si ha con il segno distintivo dello sponsor che viene mostrato nell’abbigliamento indossato dagli atleti di una squadra (pensiamo alle maglie di un team). Si parla invece di pubblicità quando l’attività promozionale è occasionale rispetto all’evento sportivo: si pensi ad esempio ai cartelloni, ai manifesti, agli striscioni pubblicitari relativi ad un prodotto collocati stabilmente (e non in occasione di un particolare evento sportivo) a bordo campo o alle pareti di un centro sportivo. La differenza tra le due fattispecie contrattuali in termini di occasionalità rispetto all’evento sportivo è stata espressa dalla Corte di Cassazione nelle sentenze 428 e 429 del 19 gennaio 19965. Con riferimento al secondo gruppo di contratti, si tratta, invece, di modelli contrattuali destinati a disciplinare i rapporti che sorgono tra Imprese/Enti organizzatori di eventi popolari, folcloristici o culturali (ad esempio rassegne, feste locali, eventi musicali e spettacolari in genere) e le Imprese/Enti che manifestino la volontà di finanziare quella certa iniziativa a fini di sponsorizzazione o di pubblicità. Nel caso della sponsorizzazione lo Sponsee, quale responsabile dell’evento, si obbliga a veicolare il prodotto/servizio e il marchio/nome dello Sponsor (Impresa-Ente-Fondazione) dietro partecipazione al finanziamento dell’evento (Contratto di Sponsorizzazione); nel caso della pubblicità avremo l’Impresa/Ente Finanziatore interessata a pubblicizzare il proprio prodotto/servizio in occasione dell’evento organizzato dall’Impresa/Ente che così ottiene contributi finanziari (Contratto di Pubblicità).

Eleonora Norbiato
Segretario generale Unpli Piemonte