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Il bonus pubblicità un’occasione da non perdere

Il 24 luglio del 2018 è stato pubblicato il testo del decreto attuativo n. 90 del 16/5/2018 relativo al regolamento di attuazione sul credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali (BONUS PUBBLICITÀ).

Dal 24 luglio sarà possibile, per i soggetti interessati, presentare la domanda di ammissione al beneficio tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, quindi dal 22 settembre al 22 ottobre 2018.

In che cosa consiste il cosiddetto bonus pubblicità? Si tratta di un credito d’imposta del 75% sugli investimenti effettuati per acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su:

  • giornali quotidiani e periodici nazionali e locali anche online;
  • ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Sono escluse le spese riferite alle televendite, servizi di pronostici giochi e scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat line con servizi a sovraprezzo.

Tale credito, da indicare in dichiarazione dei redditi, potrà essere usato in compensazione tramite F24.

Tra i soggetti che possono accedere al contributo sono compresi anche gli Enti non commerciali (quindi anche le Pro Loco).

Per poter beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’investimento pubblicitari abbiano carattere incrementale, ovvero che sia superiore almeno dell’1% ad analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. Per determinare l’incremento dell’investimento si prenderà come riferimento il totale degli investimenti effettuati, rispetto all’anno passato.

In sintesi:

per l’anno 2017 per poter accedere al contributo bisogna aver fatto investimenti pubblicitari dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 che eccedano dell’1% quelli sostenuti sugli “stessi mezzi di informazione” del 2016;

per il 2018 esso poi spetta per gli investimenti annuali dal 01 gennaio 2018 aventi un importo maggiore di almeno l’1% rispetto quelli sostenuti sugli “stessi mezzi di informazione” del 2017;

L’invio delle comunicazioni telematiche dovrà essere effettuato in maniera separata per gli investimenti effettuati nel 2017 e nel 2018

Per analizzare il significato di “stessi mezzi di informazione” è necessario considerare separatamente:

  • gli investimenti incrementali sulla stampa
  • gli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive

Si precisa che per 2017 il bonus spetterà esclusivamente per investimenti incrementali sulla stampa.

 

Vademecum Bonus Pubblicità

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