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Il corretto utilizzo del denaro contante

A decorrere dal 1 gennaio 2016, la legge di stabilità, ha aumentato a € 3.000,00 (2.999,99) il limite per l’utilizzo del denaro contante.

La regola riguarda tutti: le persone fisiche, le imprese, le associazioni profit e non profit quindi anche le pro loco con o senza la partita iva, gli Enti pubblici ecc.

Si applica sia ai pagamenti che alle riscossioni se di importo maggiore o uguale a 3.000 (2.999,99) euro effettuati/ricevuti a qualsiasi titolo (pagamenti ai fornitori, affitto, acquisti al supermercato e simili, prestazioni professionali, fatture emesse o ricevute, corrispettivi, contributi ed erogazioni liberali ecc.).

I trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.) e quindi con carte di credito, bancomat, bonifici bancari ed assegni.

La predetta limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati in più momenti successivi e la somma di questi sia riconducibile a un’unica operazione di acquisto. Il pagamento frazionato è permesso quando la pluralità dei pagamenti a scadenze prefissate sia frutto di un’ordinaria dilazione di pagamenti che scaturisce da un preventivo accordo delle parti.

Il divieto di utilizzo di contanti si applica anche ai trasferimenti a titolo gratuito. Una donazione, un’offerta, un prestito dovranno seguire la regola del contante.

 SANZIONI

  • Per pagamenti in contanti fino a 250.000 euro, i contraenti possono essere sanzionati per un importo che va da 3.000 euro a 50.000 euro, mentre i professionisti che non denunciano vengono sanzionati con un importo che va da 3.000 euro a 15.000 euro;
  • Per pagamenti oltre i 250.000 euro, i contraenti possono essere sanzionati per un importo che va da 15.000 euro a 250.000 euro, mentre i professionisti che non denunciano vengono sanzionati con un importo che va da 3.000 euro a 15.000 euro.

ASSEGNI 

ATTENZIONE per gli assegni bancari e postali non è cambiato nulla resta il limite di euro 1.000,00 (999,99 euro), in questo caso negli assegni dovrà essere indicato il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

Si ricorda che le Pro Loco dovrebbero avere un c/c postale o bancario intestato alla Pro Loco stessa dove far confluire versamenti, pagamenti di fatture dei fornitori, ricezione di contributi da parte di Enti ed Istituzioni con i limiti di cui sopra in modo che ogni operazione finanziaria sia rintracciabile e tracciabile. Si fa presente anche che non è possibile avere un conto corrente intestato al Presidente o ad altro componente del direttivo della Pro Loco. 

LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE

ATTENZIONE: entro 31 dicembre 2018 i libretti al portatore in circolazione devono essere estinti.

ASSOCIAZIONI IN REGIME 398/91

Nonostante le modifiche relative all’utilizzo di contante, di cui abbiamo parlato prima, per le associazioni (quindi anche le pro loco) resta il vecchio limite di 1.000,00 (999,00) euro per i money transfer; per le Associazione che applicano la 398/91 nulla è cambiato. Infatti per queste associazioni la norma di riferimento è il comma 5 dell’art. 25 della Legge 133/99 che recita:

I pagamenti a favore di società enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli…

L’inosservanza di questa norma comporta: una sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 2.000,00 ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 471/97 (importi aggiornati dall’art. 15 del D.lgs. 158/15) e fino al 31.12.2016 la decadenza dei benefici della L. 398/91 per quelle associazioni che avessero esercitato l’opzione. Quindi a far data dall’1/1/17 la non osservanza della suddetta prescrizione comporterà solo la sanzione amministrativa e non più la decadenza dei benefici della L. 398/91 (tale modifica è stata introdotta dal Dlgs. 158/15).

In sede di controllo da parte della SIAE o Agenzia delle Entrate questo controllo viene sempre effettuato pertanto si raccomanda la massima attenzione ai pagamenti e versamenti che si effettuano. Alla luce della circolare 18/E 2018 dell’Age in caso di pagamenti/versamenti in contanti “bisogna annotare su un apposito registro le entrate e le uscite, indicando i nominativi dei soggetti, la causale e l’importo incassato o pagato”.

Invece si consiglia per i versamenti relativi a feste e sagre superiori a 1000,00 euro di indicare in sede di versamento allo sportello il motivo “incasso sagra…” se il versamento è su sportello automatico nel primo consiglio direttivo utile si indicherà che durante la sagra… sono stati incassati euro…

Si consiglia in ogni caso di versare gli importi incassati di giorno in giorno. A volte succede che in occasione di feste /sagre si ritira del contante per dare i resti l’importo deve essere sotto i 1000,00 in quanto risulta complicato spiegare in sede di controllo l’utilizzo del contante.

Si precisa inoltre che da luglio 2018 gli stipendi dei lavoratori dipendenti devono essere pagati con mezzi tracciabili indipendentemente dall’importo.