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Individuazione dei locali di pubblico spettacolo

Estratto dal manuale del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia: “Manifestazioni ed i locali di pubblico spettacolo” – Indicazioni procedurali e di prevenzione per le commissioni di vigilanza – Edizione 2 – 1 /2017 

QUALI SONO I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Un locale di pubblico spettacolo può identificarsi come un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all’aperto) destinati allo spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente), nonché gli spazi per i servizi ed i disimpegni ad essi annessi, indipendentemente dal numero di persone, ovvero:

1 – i locali definiti dall’art. 17 della Circ. 16/51 del Ministero dell’Interno (VEDI NOTA 1):

a – locali di trattenimento, ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc.,
b – stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacolo all’aperto (dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni o dimostrazioni sportive).

2 – i locali definiti dall’art. 1 comma 1 del D.M. 19.08.1996:

a- teatri,
b – cinematografi,
c – cinema-teatri,
d – auditori e sale convegno (quando si tengono convegni e simili aperti al pubblico con pubblicità dell’evento),
e – locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone,
f – sale da ballo e discoteche,
g – teatri tenda,
h – circhi,
i – luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento,
j – luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico,
k – locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo.

3 – un luogo pubblico, indetto all’esercizio di attività imprenditoriale ed attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione, dove si possa individuare “il luogo” oggetto del collaudo di agibilità e ci sia uno spettacolo e/o trattenimento finalizzato all’amenità, al divertimento, ecc., e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza;

4 – arene, piazze ed aree aperte dotate di strutture per lo stazionamento del pubblico, dove si svolgono attività di intrattenimento o spettacolo;

5 – luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all’aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di attività di spettacolo (ballo, concerto, ecc.), anche se svolte all’interno di attività non di pubblico spettacolo (es. sagre paesane al chiuso o all’aperto);

6 – ristoranti, bar, piano-bar dove si tengono trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite per un’esibizione, che possano richiamare una forte affluenza di spettatori, assumendo le caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento, ovvero:

a – locale idoneo all’espletamento delle esibizioni dell’artista ed all’accoglimento prolungato dei clienti;
b – modifica della distribuzione abituale dell’arredo (tavoli, sedie, impianto luci);
c – aree libere per il ballo;
d – dove sia prevalente l’attività congiunta di trattenimento e svago;

7 – circolo privato in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l’accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminata da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell’evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale;

8 – gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso (Circ. M.I. n. 68 del 02.07.1962 e ss.mm.ii.);

9 – parchi divertimento, per definizione caratterizzati da unitarietà di gestione, chiara delimitazione dell’area mediante recinzione o transenne o sistemi analoghi, presenza di entrate e vie di esodo, presenza di servizi comuni (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013);

10 – stabilimenti balneari dove si svolgono attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, con esclusione delle aree della concessione demaniale circostanti i locali, purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli (Legge n. 221/2012);

11 – allestimenti di una pluralità di attrazioni viaggianti in uno spazio sufficientemente definito che, per numero di attrazioni o per l’entità di persone prevedibili, possano creare rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l’igiene (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013);

12 – piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l’accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto.

Il concetto di locale di pubblico spettacolo si può quindi riassumere nelle seguenti situazioni, ovviamente in presenza di spettacoli, intrattenimenti, manifestazioni sportive, trattenimenti danzanti, conferenze (congressi, convegni, presentazioni al pubblico a carattere culturale, ecc.) aperti al pubblico:

A – un locale, un edificio, una struttura temporanea, un’area aperta circoscritta (es. con edifici, transenne, recinzioni o comunque delimitata), anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
B – 
un’area aperta con presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico (es. sedie o tribune);
C – 
locale normalmente non adibito a pubblico spettacolo (bar, ristorante, ecc.) che viene temporaneamente “trasformato” per ricavare aree specifiche per lo spettacolo, per il ballo, per conferenze o con distribuzione delle sedie a platea o in circolo oppure nel caso in cui lo spettacolo o intrattenimento diventi parte preponderante rispetto all’attività di somministrazione di alimenti e/o bevande. 

(NOTA 1)

Art.17 della circolare 16/51 del Ministero dell’Interno CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

1 – Teatri: dove si presentano al pubblico spettacoli lirici drammatici, coreografici, di riviste e varietà; caratterizzati dalla scena comprendente scenari mobili con relativi meccanismi ed attrezzature.
2 – Cinematografi: destinati unicamente alle proiezioni cinematografiche.
3 – Cinema-teatri: destinati oltre che alle proiezioni cinematografiche anche a numeri di avanspettacolo su palcoscenico con limitate attrezzature oppure su semplice pedana.
4 – Altri locali di trattenimento: ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, numeri di varietà su semplice pedana, spettacoli di burattini, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc., nonché altri locali ove il pubblico affluisce per ragioni varie senza sostarvi in modo permanente, come esposizioni, mostre, fiere, ecc.
5 – Circhi: specialmente costruiti od occasionalmente destinati a presentare al pubblico manifestazioni di abilità, forza e coraggio che si svolgono con o senza l’intervento di animali feroci o domestici.
6 – Serragli: dove si accolgono gabbie, collocate o non sopra veicoli, destinate a contenere animali di qualsiasi genere, ma specialmente belve feroci.
7 – Stadi, sferisteri campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacolo all’aperto: dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni sportive, quali gioco del pallone, palle al cesto, atletismo, corse di cavalli, corse ciclistiche, automobilistiche, gare di calcio, ecc.
8 – Baracche in legno o tende per spettacoli ambulanti.

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LOCALI ED ATTIVITA’ NON RIENTRANTI NELLA DEFINIZIONE DI LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO

Non sono da considerarsi attività di pubblico spettacolo quelle non ricomprese nell’elenco precedente, in particolare:

1- i bar, disco bar, video bar, ristoranti e simili dove c’è un accompagnamento musicale e ricorrono contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

a – accesso libero senza sovrapprezzo,
b – è preponderante l’attività di somministrazione, per cui l’evento è meramente complementare ed accessorio rispetto all’attività di ristorazione e di somministrazione alimenti,
c – non sono presenti spazi appositamente predisposti per lo spettacolo (piste da ballo, sedie disposte a platea, ecc.),
d – evento non pubblicizzato se non in modo complementare all’attività principale,
e – evento organizzato in via eccezionale, non periodico o ricorrente (es. ogni fine settimana) *;

*  Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19/05/2015 “In generale, comunque, per attività temporanee, […] si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.”

2 – le attività indicate all’art. 1 comma 2 del D.M. 19.08.1996:

a –  luoghi all’aperto (non confinati o delimitati dove sia possibile l’accesso di fatto e di diritto a chiunque), quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico,
b – i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di Associazioni ed Enti,
c – i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo,
d – i pubblici esercizi in cui è collocato l’apparecchio musicale “karaoke” o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all’espletamento delle esibizioni canore ed all’accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone,
e- i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);

3 – fiere, gallerie, mostre, all’aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo o del trattenimento;

4 – circoli privati esercenti l’attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;

5 – sagre e fiere di cui al D. Lgs. n.114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;

6 – mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

7 – impianti sportivi, palestre, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

8 – piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all’accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private);

9 – convegni con accesso solo con invito e senza pubblicità, quindi non aperti alla pluralità di persone;

10 – singole giostre dello spettacolo viaggiante o piccoli gruppi in spazi aperti non delimitati, senza servizi comuni e non costituenti luna park (soggette singolarmente al rilascio della licenza di esercizio di cui all’art. 69 T.U.L.P.S).

MANIFESTAZIONI CON IMPIEGO DI EQUIDI

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con ordinanza n. 21 del 21.07.2009, ha stabilito, all’art. 1, che le manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall’Unione Nazionale Incremento Razze Equine e dalle Federazioni riconosciute, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono essere autorizzate previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo, integrata da un veterinario dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente. La Commissione deve valutare il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni finalizzate alla tutela dell’incolumità pubblica e del benessere degli animali.

• SFILATE DI CARRI ALLEGORICI

Con Circ. prot. n. 17082/114 del 01.12.2009 il Ministero dell’Interno ha chiarito quanto segue: “- i carri allegorici installati sui veicoli tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall’articolo 141 bis del Regolamento del T.U.L.P.S. dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza;

• le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l’attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005); 

• non si ritiene invece che i carri allegorici siano classificabili fra le “attrazioni” dello spettacolo viaggiante … (omissis); 

• ove le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, “i luoghi all’aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico”, così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera l), del D.M. 19 agosto1996, devono osservare le disposizioni di cui al titolo IX dell’allegato al decreto stesso. Per stabilire la capienza di tali aree pubbliche si possono prendere a riferimento i criteri stabiliti nel D.M. 06.03.2001. Al riguardo, si ricorda che nel caso in cui la capienza sia superiore a 5.000 spettatori la Commissione competente in materia è quella provinciale. Qualora poi sia possibile un afflusso di oltre 10.000 persone, deve inoltre essere previsto, ai sensi del D.M. 22.02.1996, il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco.”